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( votes)Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, V, 30 settembre 2010, n. 7217; id. 22 marzo 2010, n. 1652). Nelle gare d’appalto è privilegiata, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale)” (cfr., fra le tante, da ultimo: Cons. Stato, V, 13/09/2018, 5360; III, 18/06/2018, n.3715; V, 7 gennaio 2013, n. 7) e stante che “l’interpretazione della “lex specialis” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale” (Cons. Stato, V, 9/10/2015, n. 4684).