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( votes)Le prestazioni accessorie possono essere svolte dall’affidatario mediante contratti continuativi di cooperazione e servizi. L’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del codice prevede la possibilità per l’operatore economico, di avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento delle attività in relazione alle quali non sia stato dichiarato subappalto, ferma restando la responsabilità dell’affidatario nei confronti della stazione appaltante per eventuali inadempimenti che si verifichino nella fase di esecuzione del contratto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto devono però essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.