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Secondo la costante giurisprudenza, la garanzia del due per cento del prezzo base indicato nel bando o nella lettera d’invito, di cui deve essere corredata l’offerta a norma dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, assolve allo scopo di garantirne la serietà e di costituire una liquidazione preventiva e forfetaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente. In quanto tale, la cauzione provvisoria costituisce parte integrante della offerta, una dichiarazione di volontà con effetto costitutivo. Ne deriva che la mancata, o incompleta, o irregolare presentazione, entro i termini previsti dal bando, non può formare oggetto di successiva integrazione documentale. La garanzia deve essere, soprattutto nel caso di ATI costituende, intestata a tutte le associate, e ciò in quanto il soggetto garantito non si individua né nell’ATI nel suo complesso (in quanto non esiste come tale giuridicamente), né nell’impresa designata capogruppo.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.