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( votes)L’art. 37 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 attiene esclusivamente alle lavorazioni superspecialistiche c.d. scorporabili, aventi un’incidenza superiore al 15% dell’ammontare complessivo dell’appalto. Per dette lavorazioni la norma introduce sia la possibilità di subappalto nei limiti del 30% qualora il concorrente non sia in grado di realizzare le predette componenti, sia l’obbligo della Stazione Appaltante, in deroga alla disciplina generale, di corrispondere direttamente all’eventuale subappaltatore l’importo delle prestazioni eseguite.
Fatta questa eccezione, per tutte le altre tipologie di subappalto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante non costituisce un obbligo, ma una mera possibilità rimessa alla scelta della stazione appaltante, da indicarsi già in sede di bando di gara. Quindi, se la categoria prevalente è una superspecializzata, la stazione appaltante può discrezionalmente scegliere se pagare direttamente al subappaltatore ovvero all’affidatario dell’appalto.