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( votes)Se la stazione
appaltante che ha indetto una gara con modalità telematica ha previsto nella
documentazione di gara che la cauzione provvisoria dovesse essere prodotta in
formato digitale dal soggetto emittente, la carenza di tale requisito,
richiesto a pena di nullità e sottoposto alla disciplina di cui all’art. 38
comma 2 bis d.lgs. 163/2006, rientra tra le irregolarità essenziali per le
quali, come affermato nella Determinazione Anac n. 1 del 2015, il nuovo comma 1-ter dell’art. 46 del Codice ammette la
sanatoria.
Quindi in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche
di soggetti terzi, come il
rilascio di polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria, la stazione
appaltante è tenuta ad attivare la procedura del soccorso istruttorio e
concedere un termine al concorrente per la regolarizzazione con contestuale
comminatoria di sanzione pecuniaria; in caso di mancata adesione alla procedura
da parte del concorrente che decida di non regolarizzare, la stazione
appaltante sarà tenuta a disporre l’esclusione;