Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Se la stazione appaltante che ha indetto una gara con modalità telematica ha previsto nella documentazione di gara che la cauzione provvisoria dovesse essere prodotta in formato digitale dal soggetto emittente, la carenza di tale requisito, richiesto a pena di nullità e sottoposto alla disciplina di cui all’art. 38 comma 2 bis d.lgs. 163/2006, rientra tra le irregolarità essenziali per le quali, come affermato nella Determinazione Anac n. 1 del 2015, il nuovo comma 1-ter dell’art. 46 del Codice ammette la sanatoria.
Quindi in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, come il rilascio di polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria, la stazione appaltante è tenuta ad attivare la procedura del soccorso istruttorio e concedere un termine al concorrente per la regolarizzazione con contestuale comminatoria di sanzione pecuniaria; in caso di mancata adesione alla procedura da parte del concorrente che decida di non regolarizzare, la stazione appaltante sarà tenuta a disporre l’esclusione;

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.