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( votes)L’amministrazione è tenuta a disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67). I vizi incidenti nella fase partecipativa di gara determinano la violazione dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario “che postulano la massima partecipazione alle pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, ai fini dell’emersione della migliore offerta e dell’ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate, rendendo in tal modo concreto ed attuale l’interesse pubblico generale ad un tempestivo intervento della stazione appaltante di ripristino della legalità mediante l’annullamento della procedura, a fronte di aspettative ancora molto limitate dei partecipanti alla procedura, […] con la conseguente attenuazione dell’obbligo motivazionale per l’adozione del provvedimento di secondo grado”. (ex multis, Cons. Stato, III, 18 ottobre 2016, n. 4344; V, 29 dicembre 2009, n. 8966)