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L’art. 77 c. 4. D.lgs 50/2016, prescrive che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”..; anche per il Presidente si applicano le incompatibilità previste dal citato comma 4, con la conseguenza che questo, per poter assumere la funzione, non deve aver svolto “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nell’ambito del medesimo affidamento”. Il presidente della commissione giudicatrice, quindi, avendo partecipato alla redazione di atti dell’appalto non potrebbe assumere il ruolo in questione (cfr. TAR Puglia-Lecce n. 1074 de 29.6.2017; TAR Lazio-Latina n. 325 del 23.5.2017; TAR Puglia-Lecce n. 825 del 25.5.2017 – TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/10/2017 n. 5100).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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