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( votes)Secondo un orientamento giurisprudenziale l’art. 80 comma 5 lett. c bis del codice imporrebbe agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, n. 6787). Tuttavia, un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività (tale non essendo, il comma 10 dello stesso art. 80) “potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre 2018, n. 5142).
L’ANAC con delibera n. 464 del 27/05/2020 ha precisato che l ’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui richiama l’onere del concorrente di dichiarare quanto necessario ai fini del corretto svolgimento della procedura, deve trovare applicazione secondo un criterio di interpretazione sistematica delle norme e secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la partecipazione dei concorrenti alla procedura.
Pertanto, le dichiarazioni esigibili devono ritenersi quelle che abbiano ad oggetto circostanze tali da poter ingenerare nella stazione appaltante, anche solo astrattamente, una possibile valutazione di non integrità o non affidabilità del concorrente nell’ambito della verifica concernente l’illecito professionale grave cui sono dedicate le norme del Codice contenute all’art. 80, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter e c-quater e che rientrano nel triennio. La necessità di un siffatto limite generale di operatività deriva, del resto, dall’art. 57, § 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, seguita dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la diretta applicazione nell’ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo.