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( vote)Dalla lettura dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. emerge che le Stazioni Appaltanti destinano ad un apposito fondo risorse finanziare in misura non superiore al 2% modulate sul valore degli appalti posti a base di gara.
Ciò significa che le stazioni appaltanti possono, con appositi regolamenti, fissare percentuali di aliquote anche inferiori al 2% in ragione dell’importo dei lavori o servizi da affidare ma, si ritiene che debba essere unica il cui 80% è da destinare al personale e il restante 20% all’acquisto di beni strumentali.