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( votes)Sezione Corte dei Conti regione Emilia Romagna deliberazione n. 67/2019
- Premessa
- La risposta
1. Premessa
Nell’istanza presentata dal sindaco di un comune emiliano viene posta alla sezione sia o meno possibile consentire ad un’associazione privata – affidataria, con apposita convenzione, della gestione di un edificio pubblico, adibito a centro sociale – di realizzare un gazebo, presso la struttura gestita dall’associazione, a proprie spese, sul presupposto di quanto indicato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/20161, oppure se l’ente sia comunque tenuto a richiedere al privato di versare l’importo dell’opera nelle casse comunali e realizzare l’opera facendo integrale applicazione del codice degli appalti.
2. La risposta
Il riscontro è positivo in quanto – secondo la sezione – la realizzazione di un’opera pubblica con risorse di terzi determina, comunque, un incremento patrimoniale per l’ente, con ciò integrandosi il requisito oggettivo di ammissibilità della riconducibilità del quesito nella materia della contabilità pubblica. Quanto al merito, anche alla luce dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il quesito va risolto in senso positivo, potendosi assentire la realizzazione di un’opera pubblica a spese del soggetto privato. Il Comune, successivamente, procederà a contabilizzare il manufatto nel proprio conto patrimoniale, dato che, sotto tale profilo, l’acquisizione a titolo gratuito dell’opera determina i medesimi effetti della realizzazione dell’opera medesima a spese del Comune medesimo.