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(Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 8/2020)

1. Il quesito

Un comune lombardo pone alla sezione il seguente quesito se “successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale, sia ammissibile per il comune stipulare con la controparte (…) atto transattivo che comporti un concreto vantaggio economico per l’Ente, a fronte della rinuncia di questo alla presentazione dell’appello, laddove permanga una situazione giuridica incerta per entrambe le parti, sia pur in presenza di una prima sentenza esecutiva sfavorevole al Comune”.

2. Parere inammissibile

Il parere viene ritenuto inammissibile visto che le sezioni regionali di controllo “non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell’Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR)”.

3. La questione del riconoscimento del debito fuori bilancio 

Naturalmente la Corte non poteva avvallare né fornire risposta al quesito in quanto, lo stesso, implica chiara assunzione di responsabilità degli autori. Ciò che si può evidenziare, provando a cimentarsi su un possibile riscontro (considerata la frequenza delle situazioni in parola ed in specie in tema contenzioso sugli appalti) è che la transazione è questione diversa dal debito fuori bilancio. Quest’ultimo semplificando trae origine dalla circostanza che una data prestazione non sia stata preceduta da un regolare impegno di spesa e, pertanto, la successiva fattura risulta “scoperta”. Per poter procedere con il pagamento è necessario il percorso abbastanza noto che coinvolge il Consiglio Comunale (previa proposta da parte del responsabile del procedimento di spesa), reperimento della risorsa e sulla stessa proposta dovrà essere acquisito anche il parere del revisore, a questo poi – una volta riconosciuta la legittimità del debito, farà seguito l’impegno di spesa e la liquidazione). Il procedimento è disciplinato nell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000.

4. La transazione 

La transazione è un contratto (art. 1965) con cui le parti, appunto, si fanno reciproche concessioni. La transazione – anch’essa con un percorso chiaro e precisa assunzione di responsabilità con coinvolgimento del revisore dell’ente – mira invece a comporre un potenziale conflitto che può avere effetti negativi per l’ente. In sostanza, per prevenire le conseguenze negative di un potenziale contenzioso, le parti si accordano per evitare le stesse con reciproche conseguenze. La transazione, o meglio la proposta, dovrà essere corredata di una specifica relazione da parte del responsabile del procedimento di spesa in cui emergano chiaramente i vantaggi per l’ente sotto il profilo erariale. Una volta addivenuti alla transazione, recuperata la risorsa finanziaria, il responsabile del procedimento di spesa potrà procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa.

La transazione di un debito fuori bilancio, evidentemente, è un ossimoro in quanto, a sommesso parere, il riconoscimento di un debito di importo inferiore (rispetto a quello risultante dalla prestazione ottenuta) rimane comunque un debito fuori bilancio che esige uno specifico procedimento di riconoscimento.      

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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