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( votes)Quando si parla di costi relativi alla sicurezza, si può fare riferimento a due diversi tipi di costi:
hcosti della sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attività d’impresa;
hcosti della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze.
La stazione appaltante nei bandi di gara deve stimare e indicare
i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da
interferenze. La stima di tali costi potrà essere analitica per singole voci
ovvero riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, oppure basati sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente. In assenza di interferenze si ritiene comunque necessario
indicare nella documentazione di gara che l’importo degli oneri della sicurezza
è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione
dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se
solo per escluderne l’esistenza.
I costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi
interferenziali devono essere tenuti
distinti dall’importo a base d’asta non essendo soggetti a ribasso e, in fase di verifica dell’anomalia, non sono
oggetto di alcuna valutazione essendo stati quantificati e stimati a monte
dalla stazione appaltante.
L’appaltatore invece deve indicare
nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio della
propria attività e la stazione appaltante dovrà valutare, anche nei casi in cui
non si proceda con la verifica dell’anomalia, che tali costi siano congrui
rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto.