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La disposizione specifica sul tema degli oneri di pubblicità post-gara di cui all’art. 65 del Codice dei Contratti Pubblici prevede al comma 1 che “le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione…”.

Dal testo della disposizione in questione è dato evincere l’esistenza di un obbligo di pubblicazione dell’esito della procedura solo nelle ipotesi di conclusione del procedimento di gara con un provvedimento di aggiudicazione e non anche in quelle, diciamo così, negative, ovvero in quelle in cui, per motivi di varia natura, la gara non venga aggiudicata: a mero titolo esemplificativo, gara deserta, offerte inappropriate, inammissibili ecc.

In conclusione, sulla base di quanto premesso, si ritiene che nelle ipotesi di mancata aggiudicazione della procedura concorsuale per uno dei motivi citati, ivi incluso quindi quello oggetto del quesito de quo, non sussistano obblighi di pubblicità né in ambito nazionale né comunitario, fatti salvi unicamente gli oneri di comunicazione agli eventuali concorrenti in ordine all’esito della gara ed ai motivi per i quali si è ritenuto di non dare ulteriore corso alla procedura (non appropriatezza delle offerte nel caso in questione).

Pur tuttavia, volendo adempiere ai principi comunitari ispiratori della disciplina che regola gli appalti pubblici, ed in particolar modo al principio di pubblicità, soprattutto in caso di gara comunitaria, si ritiene che, qualora sia stato dato avviso relativo ad una procedura di gara, di converso vi sia anche un obbligo relativo all’esito, a prescindere se trattasi di esito di aggiudicazione ovvero esito di non aggiudicazione per uno dei motivi citati; a suffragare tale deduzione devono ritenersi, oltre ai principi richiamati, le linee guida per l’invio delle comunicazioni degli esiti di gara alla Commissione europea, i quali, nel proprio formulario fanno un riferimento specifico alla causa che ha portato alla mancata aggiudicazione della gara stessa.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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