Questo articolo è valutato
( votes)Il Codice degli Appalti, tra i principi, all’art. 1bis sancisce che: “…nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.
Quindi, di fronte ad un affidamento con un valore notevole, e magari, avente ad oggetto una serie di servizi/forniture/lavori eterogenei la Stazione Appaltante dovrebbe cercare di suddividere lo stesso in lotti, a condizione che siano rispettati altri presupposti quali la possibilità tecnica e laddove non sussista un valido e comprovato vantaggio per l’amministrazione nell’evitare la suddivisione stessa.
Il principio dapprima enunciato sottolinea un complessivo disegno, del legislatore, volto a favorire le piccole e medie imprese, tutelare l’interesse pubblico con un confronto concorrenziale adeguato rispetto all’oggetto contrattuale, al fine di evitare che appalti per importi troppo elevati possano privilegiare solo le aziende più grandi. Il frazionamento in più lotti, può essere legittimamente previsto, anche per ragioni puramente organizzative.
La suddivisione in lotti, non incide sulla unitarietà dell’affidamento, con la conseguenza che, legittimamente, la soglia di rilevanza comunitaria è stabilita con riferimento alla sommatoria del valore di tutti i lotti.
La stazione appaltante è chiamata ad esercitare la sua scelta discrezionale in ordine alla mancata suddivisione in lotti dandone motivazione nella determinazione a contrarre. L’esercizio della discrezionalità deve avvenire nel rispetto dell’interesse pubblico perseguito con l’affidamento nonché di quei principi di concorrenza, par condicio e non discriminazione previsti dallo stesso Codice.