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Un parere del MIMS del 07/01/2021 ha chiarito che: “l’artificioso frazionamento degli appalti, si configura quando prestazioni omogenee vengono artificiosamente suddivise allo specifico fine di eludere la disciplina del Codice degli appalti, per ottenere appalti di minor valore tali da poter astrattamente essere aggiudicati con procedure meno competitive, in sfregio al principio di concorrenza. Si valuti, quindi, la possibilità di accorpare solo le prestazioni tra loro omogenee (es. incarichi di tipo amministrativo – legale, diversi da incarichi di tipo tecnico).” L’amministrazione, pertanto, nell’ambito di tali indicazioni potrà accorpare e aggiudicare le attività tra loro omogenee senza incorrere nel divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti.

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Redazione MediAppalti
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