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Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. In caso di offerte ammesse inferiore a tre il predetto calcolo non deve essere effettuato e la stazione appaltante se ritiene, in base ad elementi specifici, che l’offerta sia anormalmente bassa può procedere con la verifica di congruità ex art. 97 comma 6 ultimo capoverso.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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