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La giurisprudenza, negli anni ci ha ripetutamente precisato, l’inderogabilità del principio di pubblicità delle sedute di gara, “quanto meno per ciò che riguarda la fase di verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e di apertura dei plichi stessi, è inderogabile” (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2006, n.6529). Ne deriva che “è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica e, conseguentemente, è illegittima l’apertura in segreto dei plichi (Cons. Stato: sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856).

Invece, l’utilizzo di piattaforme telematiche come il MePa, realizzano una semplificazione relativamente alla correttezza degli aspetti formali della procedura di acquisto, garantendo (informaticamente) la regolarità degli aspetti formali citati. Permette, infatti, di superare alcune problematiche come, ad esempio, il rispetto dei termini, l’integrità delle buste, indicazioni non precise sui plichi, errori di registrazione, incompletezza della documentazione prevista per la fase di preselezione o di offerta. Questi sistemi telematici, prevedono inoltre, la formazione automatica della graduatoria finale, in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, delle offerte inserite dai concorrenti e delle valutazioni espresse dalla S.A.

La funzione “Attiva Seduta Pubblica” nel MePa, consente infatti di attivare, per i soli concorrenti che hanno presentato l’offerta, l’accesso ad una pagina di consultazione delle fasi di esame della gara che l’Amministrazione sta conducendo; infine hanno la possibilità di vedere la graduatoria finale e l’aggiudicatario definitivo designato. Non hanno la facoltà di interagire durante questi processi.

Premesso ciò, se si considera la previsione dell’art. 58 d.lgs. 50/2016 “…L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara…” sarebbe auspicabile che la funzione di cui si tratta fosse attivata ogni volta che si intende procedere ad una procedura comparativa.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.