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Quando si aggiudica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non esiste un limite minimo o massimo cui la stazione appaltante deve attenersi nell’attribuzione dei punteggi.

Vero è che il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa non prevede il prezzo come elemento decisivo al fine dell’individuazione dell’offerta aggiudicataria; tuttavia, tale sistema indica pur sempre, nel prezzo, uno degli elementi da considerare ai fini della scelta del contraente, e ciò allo scopo di garantire che quest’ultima avvenga sulla base di un giusto contemperamento tra il peso che si deve riconoscere all’offerta tecnica, vale a dire alla soluzione tecnica prospettata, e quello che deve essere riconosciuto all’offerta economica, vale a dire al prezzo che si intende corrispondere.

È nel giusto contemperamento tra queste due componenti, infatti, che l’aggiudicazione può avvenire secondo i parametri “più convenienti” per l’amministrazione appaltante atteso che, diversamente operando, si tradisce lo spirito del meccanismo indicato nell’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Pertanto, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare con il sistema di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa non può essere negata, in linea di principio, la garanzia dell’equilibrato rapporto qualità-prezzo (CdS Sezione V, 16 marzo 2005, n. 1079), anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.

È stato al riguardo precisato che è illegittimo il criterio che riduca l’effettivo divario di punteggio assegnabile all’offerta economica, fino a rendere quest’ultima scarsamente significativa ai fini dell’individuazione del vincitore della gara (Cfr.  Sez. V n. 5196/2005).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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