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( votes)A fronte dei due diversi orientamenti giurisprudenziali venutisi a determinare riguardo all’articolo 97 comma 2 del codice e, in particolare, riguardo alla problematica relativa ai ribassi da considerare per la determinazione del c.d. “fattore di correzione”:
– secondo una prima interpretazione, la locuzione contenuta nel comma 2 lettera b) “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” dovrebbe includere i soli concorrenti che residuano dopo il “taglio delle ali”;
– una seconda interpretazione vedrebbe invece riferirsi, la “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” a tutti i concorrenti ammessi e quindi anche a quelli residuati dopo il taglio delle ali.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 13 del 30/8/2018 enuncia il seguente principio: “l’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.
Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.