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( votes)L’inversione procedimentale ex art. 56, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24 dell’UE, rappresenta una modalità di svolgimento della procedura di gara, in cui saranno aperte prima le offerte economiche, e successivamente saranno valutati i requisiti di partecipazione. Il D.lgs. 50/2016 ha recepito tale norma all’art. 133 per i settori speciali, e, con la L. 120/2020, l’utilizzo dell’inversione procedimentale è stato consentito, anche nelle procedure aperte sia sopra che sottosoglia, nei settori ordinari, fino al 31.12.2021. La volontà di usare questa metodologia deve essere dichiarata nella documentazione di gara. La successiva valutazione dei criteri di selezione dovrà essere svolta nel rispetto dei principi cardini, come stabilito dall’art. 133: “Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso ……..o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice”.