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Il Codice odierno non fissa alcun criterio specifico, lasciando – apparentemente – alle Stazioni appaltanti un margine maggiore di autonomia, nel caso in cui sia presentata una sola offerta (valida) ovvero quando siano presentate meno di tre offerte, cioè nei casi in cui la concorrenza è assente (primo caso) ovvero sia alquanto limitata.

Orbene, richiamando le disposizioni del vigente Codice in precedenza citate e leggendole in combinato disposto con l’art. 69 del R.D. n. 827, appare ammissibile per il committente – a condizione che preveda espressamente nel bando la relativa opzione – riservarsi la facoltà di procedere ugualmente all’aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida; parimenti, potrà decidere di non dare corso all’iter di aggiudicazione, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.

Naturalmente, laddove il bando nulla stabilisce, la Stazione appaltante – nel caso di unica offerta – non potrà affidare l’appalto al soggetto offerente, mentre nel caso di due sole offerte dovrà dare corso all’iter di gara, in assenza di altre cause preclusive, fatte salve le prerogative concesse dal citato art. 95, comma 12. 

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Redazione MediAppalti
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