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Premesse

All’indomani delle statuizioni del Consiglio di Stato, il legislatore, con l’art. 12 del D.L. 47/2014, “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, convertito nella L. 80 del 23/5/2014, ha delineato una nuova disciplina del sistema di qualificazione degli affidatari di lavori pubblici e nuovi elenchi di categorie specialistiche.

L’attuale quadro di riferimento, in vigore dal 28/5/2014, è stato definito in sede di conversione con la previsione di una norma “ponte”, destinata ad “accompagnare” gli operatori fino alla approvazione delle norme che si collocheranno nell’ambito proprio del Regolamento attuativo del Codice (D.P.R. 207/2010), attesa entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione[1].

Il legislatore ha colto l’occasione per intervenire altresì sull’impianto codicistico con importanti modifiche in tema di qualificazione alle gare dei consorzi e dei raggruppamenti, incidendo sul principio, per lo più di elaborazione giurisprudenziale, di corrispondenza tra quote di partecipazione, requisiti e quote di esecuzione dell’appalto.

1. L’intervento del Consiglio di Stato

L’annullamento disposto dal D.P.R. 30/10/2013[2], con effetto a decorrere dal 14/12/2013, di alcune norme regolamentari relative alla qualificazione nei lavori pubblici ha, da un lato, travolto il sistema vigente in materia, dall’altro ha posto la necessità di colmare il conseguente vuoto normativo creatosi[3].

A ben vedere le motivazioni del giudice amministrativo hanno inteso fornire indicazioni al futuro intervento del legislatore. Nel parere dell’Adunanza Plenaria, che accoglie in parte il ricorso straordinario proposto dall’AGI, infatti, si evidenziava come:

  • le norme oggetto di annullamento imponessero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze: quella, da un lato, di consentire all’impresa generalista di svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l’intervento oggetto principale della sua qualificazione (come previsto al comma 1 dell’art. 109 D.P.R. 207/2010) e, dall’altro, quella di rendere necessario il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari; tutto ciò penalizzava le imprese generali, che, pur se in possesso della qualificazione nella categoria generale prevalente, non sarebbero più in grado di eseguire alcuna opera autonomamente, essendo costrette a subaffidare opere non ricomprese nelle proprie qualificazioni “generali” e, per moltissime categorie (quelle di cui all’art. 107, comma 2), anche ad associare altre imprese;
  • l’elenco delle categorie super specialistiche, ex. art. 107, comma 2, del Regolamento, fosse eccessivamente ampio, sì da comprendere anche categorie di lavori privi dall’elevato contenuto tecnologico, che, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, sono presupposto affinché una determinata categoria specialistica possa essere inserita nell’elenco medesimo.

Con il citato D.P.R. 30/10/2013, venivano, pertanto, cancellate le categorie cd. “superspecialistiche” elencate all’art. 107, comma 2, del Regolamento e veniva eliminato il concetto di “qualificazione obbligatoria” riguardante talune categorie specialistiche dell’Allegato A del Regolamento, per le quali l’originaria formulazione dell’art. 109, comma 2 prevedeva la non eseguibilità diretta da parte dell’impresa affidataria, se qualificata per la sola categoria prevalente[4].

In conseguenza del predetto annullamento:

  • cadeva il divieto, per il concorrente sprovvisto della qualificazione nelle categorie scorporabili “a qualificazione obbligatoria”, di eseguire (e, ancor prima, di concorrere) le relative lavorazioni; cadeva quindi l’obbligo di possedere la qualificazione specifica in tali categorie scorporabili (direttamente o associando un soggetto qualificato quale mandante in raggruppamento temporaneo) o l’obbligo, previsto quale alternativa (fuori dai casi dell’art. 37, comma 11 del Codice), di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti a tali categorie scorporabili delle quali gli era preclusa l’esecuzione diretta;
  • le imprese generali potevano, dunque, realizzare le opere relative alle categorie scorporabili anche se prive di qualificazione; l’aggiudicatario di un appalto pubblico qualificato nella categoria prevalente – cioè quella di importo più elevato fra le categorie di lavori che caratterizzano l’intervento – poteva eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto e non solo quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione;
  • l’obbligo del ricorso al raggruppamento temporaneo con l’individuazione di mandanti qualificate nelle categorie scorporabili “a qualificazione obbligatoria” ovvero l’obbligatorio impegno a subappaltare i lavori delle stesse categorie scorporabili divenivano mera facoltà del concorrente (singolo o raggruppamento temporaneo) qualificato per l’intero appalto nella sola categoria prevalente.

Tale quadro non ha avuto il tempo di sedimentarsi: al fine di colmare il vuoto normativo creatosi, il legislatore è infatti ben presto intervenuto con due decreti legge (v. D.L. 126/2013 e D.L. 151/2013). Quest’ultimo (cd. “Decreto Milleproroghe”), non convertito in legge per rinuncia del Governo, aveva sospeso l’efficacia delle disposizioni di cui al citato D.P.R. 30/10/2013 in attesa della definizione di una nuova normativa,disponendo fino al 30 settembre 2014 la temporanea reviviscenza delle norme annullate.

Il D.P.R. 30/10/2013, di recepimento del parere del Consiglio di Stato del 26.6.2013 n. 3014, aveva annullato le norme di cui agli artt. 107 comma 2, 109 comma 2, e 85 comma 1, lett. b) n. 2 e 3, del DPR 207/2010. L’annullamento è stato tuttavia “sospeso” fino al 30/9/2014 dal Decreto Milleproroghe.

2. Le nuove norme

L’art. 12, ”Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”,delD.L. 47/2014, così come modificato in sede di conversione, tenta di porre rimedio alle incertezze applicative sorte fra gli operatori del settore in tema di categorie di lavorazioni specialistiche, dettando la disciplina di seguito descritta.

Comma 1. Il legislatore individua innanzitutto le opere che, in ragione dell’assoluta specificità, devono essere eseguite da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione, in tal modo introducendo direttamente nella legislazione primaria quanto già sancito nel D.M. 24 aprile 2014[5], emanato in attuazione dell’art. 12 “pre conversione”.

In ottemperanza a quanto osservato dal Consiglio di Stato, il nuovo art. 12 si preoccupa di ridurre le categorie super specialistiche: ne viene un nuovo elenco di categorie “superspecialistiche”, che, dalle originarie 24 del D.P.R. 207/2010, divengono 13[6]. Trattasi delle categorie (cosiddette “s.i.o.s.” di valore inferiore al 5% dell’importo totale lavori) riconducibili ai diversi comparti:

a) beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25);

b) sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS

13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21);

c) sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30);

d) ciclo dei rifiuti (OS 14)[7].

In relazione a tali opere il legislatore fa richiamo all’art. 37, comma 11, del Codice, ammettendone il subappalto nel limite del 30%, previsto, per le predette categorie di importo, ciascuna, superiore al 15%, dall’art. 170, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

È bene rammentare che, a seguito dell’intervento del Consiglio di Stato, il citato art. 37, comma 11, era stato reso temporaneamente inoperante: con l’annullamento del comma 2 dell’art. 107, infatti, era venuto meno l’elenco che definiva le SIOS, cui il citato comma 11 per l’appunto si riferiva con il conseguente venir meno dell’obbligo di raggruppamento temporaneo in assenza di diretta qualificazione nelle categorie scorporabili già individuate nell’elenco abrogato e quindi del divieto di subappalto in misura superiore al 30%.

Per quanto riguarda la qualificazione nelle categorie super specialistiche, ai fini della partecipazione alle gare, continua a trovare applicazione l’art. 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010 per espresso disposto dell’art. 12 in oggetto[8].

Comma 2. Sono dettate le condizioni alle quali l’affidatario può eseguire le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro.

In particolare, il comma 2, lett. a), dell’art. 12 stabilisce che: l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Tale previsione incontra tuttavia una deroga nella lett. b) del comma in esame, che riprende il contenuto del comma 2 dell’art. 109 del Reg. attuativo:

non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento[9] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35.”.

Il legislatore, anche in tal caso, ammette la possibilità del subappalto:Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.”. Inoltre, in linea con la pregressa normativa, tali lavorazioni “sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.”.

Pertanto:

1) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o mandante) devono essere in possesso della S.O.A. adeguata;

2) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o mandante) possono limitarsi al possesso dei requisiti “semplificati” di cui all’art. 90 del Regolamento n. 207/2010.

La L. n. 80/2014 ha quindi ridotto il novero delle categorie a qualificazione obbligatoria, che dalle originarie 33 (ex D.P.R. 207/2010) sono state ricondotte a 23.

Come osservato, la riduzione in parola è stata operata attraverso il mantenimento delle categorie retrocesse da “superspecialistiche”, nonché l’eliminazione di alcune categorie di minore complessità tecnica (precisamente OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16, OS 31 nonché delle categorie OS 17, OS 19)[10].

La L. n. 80/2014 ha ridotto il novero delle categorie “a qualificazione obbligatoria”, che dalle originarie 33 (ex D.P.R. 207/2010) passano a 23.

Comma 3. Sono abrogati, per effetto della nuova disciplina, i commi 1 e 3 dell’art. 109 del D.P.R. n. 207/2010.

Viene ad essere altresì abrogato il periodo finale delle premesse dell’Allegato A del Regolamento e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato[11].

Il comma 3 del D.L. 47/2014 si preoccupa poi di sostituire i rinvii alle disposizioni oggi abrogate con richiami alle nuove norme. In particolare si dispone che:

  • il rinvio, operato dalle disposizioni vigenti, all’art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal D.P.R. 30/10/2013, deve intendersi riferito al comma 1 dell’art. 12 in esame, sopra descritto.
  • il richiamo, operato dall’art. 108, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, all’art. 109, commi 1 – 2, del Regolamento stesso deve intendersi riferito al comma 2 dell’art. 12 cit., sopra descritto[12].

4. Regime transitorio

Il Decreto in commento, all’art. 12, comma 4, delinea l’ambito temporale di applicazione delle nuove norme in funzione di coordinamento con le precedenti.

Quanto alle norme in tema di opere specialistiche, ai sensi del nuovo regime transitorio l’art. 12, commi 1, 2, 3, si applica:

  • alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente al 28/5/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione);
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, al 28/5/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Restano salvi (quindi pienamente validi ed efficaci)[13]:

  • gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/4/2014[14] (G.U. del 26/4/2014 n. 96);
  • i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento di contratti di lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del D.P.R. 30/10/2013 fino al 27/4/2014 (data di entrata in vigore del D.M. cit.);
  • gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi.

Quanto al necessario intervento sull’impianto del Regolamento attuativo, l’art. 12 in commento stabilisce che entro 12 mesi, decorrenti dal 28/5/2014, devono essere adottate – secondo la procedura di cui all’art. 5, comma 4, del Codice – le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento, oggetto di annullamento come sopra detto.

Sarà solo “Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive” che cesserannodi avere efficacia le disposizioni dell’art. 12, 1-4, del D.L. 47/2014 qui in esame.

BOX: Le nuove norme avranno efficacia fino alla adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento att. (prevista entro 12 mesi, decorrenti dal 28/5/2014).

5. Requisiti in caso di RTI o consorzio

In sede di conversione del D.L. 47/2014 si è inoltre provveduto a sostituire il comma 2, dell’art. 92 (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti) del Regolamento attuativo del Codice (art. 12, comma 9).

Le modifiche approvate in sede di conversione riguardano le percentuali di possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola[15].

Al riguardo, il testo vigente dell’art. 12 e quello modificato hanno il medesimo ambito applicativo: i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico – GEIE  di tipo orizzontale (art. 34, lett. d, e, f del Codice).

Il nuovo testo prevede tuttavia che tali requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e che la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Sopprimendo nel testo vigente il riferimento all’”importo dei lavori”, si perviene in tal modo all’effetto di estendere al settore dei servizi le predette percentuali minime dei requisiti.

Attenuando il rigido principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di qualificazione, si prevede inoltre che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato; resta ferma la norma secondo cui, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Si conferma, poi, che i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, ma si introduce la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per quanto il testo non sia chiaro a riguardo, è da ritenersi che le quote, dopo l’offerta, debbano essere modificate sempre nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra proprio al fine di evitare l’introduzione ex post di quote irrisorie, se non nulle.

Sul punto va evidenziato che l’art. 12, al comma 8, abroga l’art. 37, comma 13, del Codice che, relativamente al solo settore dei lavori, così disponeva: “Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamentocon conseguente estensione anche al settore dei servizi e delle forniture delle norme sopra menzionate in tema di corrispondenza tra quote di partecipazione e requisiti di qualificazione[16].

Il D.L. 47/2014 rivoluziona il principio della perfetta corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI o consorzio, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.

Quanto infine all’ambito applicativo dei commi da ultimo citati, ne è prevista l’applicazione anche alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28/5/2014), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 12, comma 10).


[1] Il Decreto in parola infatti dispone che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dovranno essere riscritte le norme regolamentari annullate dal decreto presidenziale; nell’attesa della nuova disciplina, il Ministero delle Infrastrutture ha 30 giorni di tempo per adottare un decreto che stabilisca, in via transitoria, l’elenco delle categorie specialistiche e “superspecialistiche” da considerare a qualificazione obbligatoria.

[2] V. parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale del 16/4/2013 n. 3909, pubblicato con D.P.R. 30/10/2013 reso in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 3909 dell’8 aprile 2011 proposto dall’Associazione Imprese Generali (AGI) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Adunanza Plenaria, intervenendo sul corpo normativo del D.P.R. 207/2010 (nella specie art. 109, comma 2 – Allegato A «Tabella sintetica delle categorie» – e art. 107, comma 2, art. 85, comma 1), eliminava, tra l’altro, la disposizione che stabiliva l’obbligo di qualificazione per le imprese che eseguono lavori riconducibili alle categorie specialistiche.

[4] Si veda in proposito l’interessante ricostruzione offerta da P. Cartolano, Categorie di opere generali e specializzate: norme del DRP 207/2010 fra annullamento, riviviscenza e sostituzione, Mediappalti, Anno III, n. 12.

[5] Il D.M. cit. reca “Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 28/3/2014, n. 47”. Tale decreto è stato adottato per espresso disposto del D.Lgs. 47/2014 “al fine di  garantire  la  stabilità del mercato  dei  lavori  pubblici nelle  more  dell’emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate disposizioni regolamentari annullate”.

[6]Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.”.

[7]In sede di conversione il legislatore ha eliminato dall’elenco de quo le categorie OS32 e OS28, presenti invece nell’originario testo dell’art. 12 D.L. 47/2014.

[8] Ai sensi di tale disposizione “In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90.”.

[9] Ai sensi dell’art. 108 cit. “Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.”.

[10] V. A.V. Sinisi, “Legge n.80/2014: “nuove” norme sul sistema di qualificazione degli affidatari di lavori pubblici e nuovi elenchi di categorie specialistiche”, www.appaltiecontratti.it

[11]Nelle premesse si prevedeva infatti quanto segue: “La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.”.

[12] V. comma 3 cit.: “I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell’articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all’articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.”.

[13] La norma precisa che “La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

[15] Il testo vigente prevedeva che tali requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori, precisando che la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori.

[16] Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7 del 2014) aveva di recente escluso la applicabilità di tale principio al settore dei servizi rilevando che il comma 13, dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici (oggi abrogato), pur integrando un precetto imperativo capace di imporsi anche nel silenzio della legge di gara come requisito di ammissione dell’offerta a pena di esclusione, non esprime un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ovvero dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto e come tale, a mente dell’art. 30, comma 3, del medesimo Codice, non può trovare applicazione ad una selezione per la scelta del concessionario di un pubblico servizio.

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Questo articolo è stato scritto da...

Francesca Scura
Avv. Francesca Scura
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica
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