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Sono state introdotte misure urgenti in materia di reclutamento del personale che, a partire dal decreto-legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021), hanno ridisegnato la fisionomia dei concorsi pubblici e introdotto meccanismi di accelerazione delle nuove assunzioni, gettando le basi per le misure ordinamentali contenute nel successivo decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021) e, da ultimo, nel decreto-legge n. 36 del 2022.

Quest’ultimo, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, inserisce l’articolo 35-ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che dispone all’art 35 ter c.1 che “l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento” (portale previsto dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” art 3 c.7.)

Il percorso di accesso al portale è regolato in differenti fasi in quanto, secondo la disciplina normativa, il ricorso al Portale per le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti è facoltativo dal 1° luglio 2022 e obbligatorio dal 1° novembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica Il Capo Del Dipartimento Nota Circolare n. 1/2022).

L’art. 35 ter del d.lgs. 165/2011 al comma 2-bis stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”, ed al comma 4 stabilisce che “L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Dalla lettura delle norme risulta che l’obbligo della pubblicazione dei concorsi in Gazzetta Ufficiale (derivante dalla art. 4 del D.PR. 487/1994, che faceva decorrere il termine per la ricezione delle domande dalla pubblicazione in G.U.) non sarà più vigente.

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Redazione MediAppalti
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