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L’affidamento di tali tipologie di opere è contemplato dall’art. 36, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici. A differenza della previgente disciplina, l’affidamento di tali opere prevede l’utilizzo delle procedure ordinarie (aperte o ristrette) anche se di importo inferiore alla soglia (art. 36, comma 3), fatta eccezione per la confermata applicazione dell’esecuzione diretta per le opere di urbanizzazione primaria «funzionali» ai sensi del D.P.R. 380/2001 (art. 36, comma 4).

La realizzazione di opere a scomputo è pertanto ora assoggettata al seguente regime:

1. opere di urbanizzazione primaria:

  • se di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, continua ad essere ammessa l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire senza assoggettamento ad alcuna delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D.Lgs. 50/2016, ove si tratti di opere «funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio» ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, esplicitamente richiamato dal comma 4 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2006;
  • se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché in caso di opere «non funzionali», seppure di importo inferiore alla soglia, occorre invece applicare le ordinarie procedure aperte o ristrette con pubblicazione di avviso o bando di gara previste dal D.Lgs. 50/2016;

2. opere di urbanizzazione secondaria:

  • occorre in ogni caso fare riferimento alle ordinarie procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di gara, sia se di importo inferiore che di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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