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I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, sia inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), fbis, g) e h) dell’art. 90 del Codice nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando almeno cinque soggetti (ex art. 57 comma 6 del Codice), se sussistono in tale numero aspiranti idonei, a  presentare offerta; per importi inferiori a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento se la Stazione Appaltante è dotata di un Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi in economia che legittimi l’acquisto di tale servizio con tale procedura.

Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 e fino alla soglia comunitaria si procede mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale e nell’albo della stazione appaltante; per importi pari o superiori alla soglia comunitaria (di euro 200.000) si procede con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo di committente della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio, e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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