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( votes)Nella fase esecutiva del contratto, ma anche nella fase dell’aggiudicazione dell’appalto, è legittimo il subentro di un altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la modifica soggettiva sia comunicata alla stazione appaltante e previo accertamento dei requisiti richiesti. La stazione appaltante dovrà pertanto verificare sia i requisiti di carattere generale in capo all’impresa cedente, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l’applicazione del codice sia verificare l’idoneità del cessionario, e quindi i requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara (ovvero requisiti generali e requisiti di ordine speciale), avendo riguardo al momento in cui si è prodotta la modificazione soggettiva e senza che rilevi, a tali fini, il tempo in cui la stessa è stata effettivamente comunicata. I requisiti in capo al cessionario dunque devono essere posseduti al momento in cui si è perfezionato il contratto di cessione. Diversamente ragionando, si avrebbe palesemente la violazione della regola della “par condicio” tra i concorrenti, poiché si lascerebbe arbitro il concorrente di scegliere il momento in cui sottoporre alla stazione appaltante l’esame dei requisiti “realmente” posseduti, quando è pacifico che i requisiti devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della prima verifica dei documenti da parte della stazione appaltante nonché al momento dell’aggiudicazione.