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Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera in base al costo del lavoro annualmente determinato dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a mezzo di apposite tabelle, in mancanza della quali trova applicazione l’art. 216, quarto comma, del citato decreto, secondo cui, sino all’adozione delle menzionate tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriale già emanati in materia.

La mancata individuazione nella lex specialis di gara dei costi della manodopera  determina l’illegittimità del bando di gara in quanto l’operatore economico non viene posto in condizione di formulare utilmente una congrua offerta (Tar Sicilia Catania, Sez. III, 29/01/2018, n. 227)

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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