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Prendendo le mosse da una recente sentenza del TAR Piemonte sez. I 20/11/2013 n. 1240, in linea generale l’aggiudicazione provvisoria, essendo dotata di effetti instabili, non genera alcun affidamento qualificato nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio; pur tuttavia, ciò comporta comunque la necessità che un eventuale revisione o caducazione della procedura sia congruamente motivata con la precisa indicazione di ragioni d’interesse pubblico tali da giustificare la lesione dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria, in ragione del legittimo affidamento creatosi (Cons. St., sez. V, 08 novembre 2012, n. 5681; 29 dicembre 2009 n. 8966 e sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838; T.A.R. Brescia, sez. II, 16 febbraio 2011, n. 302; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 9 novembre 2009 n. 10991).

E’ innegabile, d’altra parte, che l’annullamento che interviene dopo l’individuazione di un aggiudicatario provvisorio, decorsi i termini per l’approvazione dell’aggiudicazione, presenta profili di particolare delicatezza in relazione al rispetto dei principi di concorrenza, par condicio e massima ed effettiva tutela delle posizioni giuridiche dei concorrenti di un pubblico appalto. Esso, infatti, si presta al legittimo dubbio che, proprio l’avvenuta individuazione di un concorrente sgradito possa aver influito sulla determinazione di annullamento. In tale delicatissima posizione, e nel rispetto dei cogenti principi di effettività del diritto comunitario della concorrenza, non può che concludersi che ancor più eccezionali, motivate e obiettivamente riscontabili devono essere le ragioni addotte per l’annullamento (T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 marzo 2012 n. 345).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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