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La mancata dichiarazione in sede di gara da parte di un operatore economico di un precedente penale in capo ad un suo amministratore, benchè risalente nel tempo, legittima l’esclusione dalla partecipazione alla procedura trattandosi di falsa dichiarazione. Nelle procedure ad evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara, mentre una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva (Cfr. TAR Toscana, sentenza n. 1041/2018)

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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