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( votes)Il “Decreto Liquidità” (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), nell’iter di conversione, si è arricchito di un articolo, l’articolo 4 bis, con l’inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il “nuovo” articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo la modifica del “Decreto Liquidità” risulta pertanto essere così articolato:
“53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) (abrogata);
b) (abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.”
Per cui, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Liquidità, occorrerà prestare attenzione, qualora negli appalti (o concessioni) siano presenti prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, verificando che gli operatori economici concorrenti siano iscritti nell’elenco (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede o che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro il termine decadenziale previsto nella lex di gara.