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Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,nel caso in cui non venga stipulato il contratto d’appalto per fatti imputabili alla Pubblica Amministrazione, i danni risarcibili all’aggiudicatario sono limitati al solo interesse negativo, ravvisabile nel caso delle procedure ad evidenza pubblica nelle spese inutilmente sopportate per parteciparvi (spese di pianificazione, programmazione e progettazione e in tutte le altre spese inutilmente sostenute prima e dopo l’aggiudicazione, in ragione dell’affidamento nella conclusione del contratto) e nella perdita di occasioni di guadagno alternative cui l’operatore leso avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell’Amministrazione.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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