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Il D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 ha istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione. I soggetti devono richiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori all’Autorità (ANAC).

Il numero massimo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale è stato fissato in un massimo di trentacinque soggetti (comma 5, art. 9 cit. D.L. 66/2014 convertito in Legge n.89/2014), numero nel quale sono inclusi “di diritto” Consip S.p.a. (Società “in house” del M.E.F.) ed una centrale di committenza per ciascuna regione a cui si vanno ad aggiungere gli altri soggetti aggregatori che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici e che richiedano ed ottengano l’iscrizione nell’apposito Elenco. Successivamente, in attuazione del comma 2, art. 9 sopra trascritto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 (“Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2015, n. 15) il quale ha definito le condizioni per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei soggetti aggregatori, prevedendo all’art. 2 quanto segue: «1. Richiedono l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;  b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.».

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.