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( votes)Le prescrizioni per la determinazione dell’importo a base di gara sono enunciate nell’art. 35 del D.lgs. 50/2016. La corretta e trasparente determinazione del valore presunto del contratto e la sua indicazione nel bando è elemento fortemente rilevante nella procedura di gara poiché persegue l’obiettivo di evitare possibili elusioni della normativa comunitaria, sottraendo così l’affidamento alle regole di pubblicità e di aggiudicazione previste per gli appalti di rilevanza comunitaria ed è necessario sia per la ponderazione della congruità dei requisiti speciali di partecipazione sia ai fini del superamento delle soglie di rilevanza comunitaria in relazione al livello di remuneratività del contratto. (Deliberazione Anac n. 73 del 01/08/2012). Come anche rilevato dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto, occorre considerare il punto di vista di un potenziale offerente, per il quale rilevano, oltre al prezzo corrisposto dalla stazione appaltante, anche tutti gli introiti provenienti dai terzi. Nel fissare la base d’asta, è necessario acquisire attendibili elementi di conoscenza, anche nella indisponibilità, di prezziari (quindi riferendosi a procedure analoghe bandite da altre amministrazioni ecc.), in modo da determinare la base d’asta in una misura che, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III, N. 02168/2017)