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Al quesito n.2499 ha risposto MIT il 01/07/2024, facendo riferimento alla lettera dell’art. 15 comma 9 e all’art. 62 comma 13 del nuovo codice d.lgs. n. 36/2023 nonché all’art. 9 comma 5 dell’Allegato I.2. In base alle suddette disposizioni risulta letteralmente che le centrali e le S.A. qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, nominano un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile per attività di propria competenza. In base alla disposizione di cui all’art. 15 comma 2 si ricava il principio secondo cui il Rup è un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati. Nell’Allegato I.2, agli articoli 4 e 5 sono declinati i requisiti di professionalità del Rup. Per quanto riguarda il responsabile di procedimento di fase, si riporta la disposizione di cui all’art. 15 co. 4, secondo cui “ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”. La Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all’art. 15, comma 4, che “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”. Relativamente ai responsabili di fase, come si ricava dalle disposizioni sopra richiamate, i requisiti richiesti devono essere coerenti con le responsabilità assegnate.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 comma 1 – ultimo capoverso dell’allegato I.2., “il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante”. In generale si rileva che il nuovo codice, dopo aver attenuato i requisiti di esperienza rispetto alle linee guida ANAC n. 3, chiarisce definitivamente la possibilità per la stazione appaltante di nominare anche un RUP privo dei requisiti e si riporta il co. 3 dell’art. 1, dell’allegato I.2: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.” Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, il nuovo Codice valorizza le funzioni di supporto al RUP prevedendo all’art. 15, comma 6, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

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Redazione MediAppalti
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