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( votes)Il contrasto normativo in questione si evince dal dato letterale di cui all’Allegato II.2 relativo ai “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte”. Il punto 2) della lettera A prevede che la congruità delle offerte sia valutata sulla base del ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata, mentre, il punto 3) della medesima lettera A prevede che tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia siano automaticamente esclusi.
A dirimere il contrasto interpretativo viene in aiuto una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 5780 del 2024, pubblicata in data 01/07/2024), secondo la quale, “a confortare l’assunto che si tratti di una svista depone soprattutto la considerazione logica che la soglia di anomalia determinata in base a tale metodo, calcolata appunto attraverso l’operazione matematica dell’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte rispettivamente di maggior ribasso e di minor ribasso, comporta che lo sconto pari a tale soglia sia, appunto, esso stesso anomalo e passibile di immediata esclusione, a differenza del metodo B, dove invece vale il contrario (v. punto 2), in quanto tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia determinata in base a tale ultimo metodo sono, al contrario, non anomali.”
Alla luce di quanto sopra, anche le offerte con ribasso pari alla soglia di anomalia vanno escluse qualora si faccia ricorso al metodo A, una condotta diversa, infatti, sarebbe in contrasto con le stesse previsioni di cui ai punti 1) e 2) del Metodo A, secondo cui “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata”.