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L’art. 141 del d.lgs. 36/23, così come modificato dall’art. 47 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 209/24, delimita i confini dell’applicazione dell’articolo 120, escludendo nelle fattispecie di cui al presente articolo, l’applicazione del comma 2 dell’articolo 120 (a mente del quale sono consentite modifiche in corso di esecuzione, per lavori supplementari e per le varianti in corso d’opera, entro il limite del 50% del valore iniziale del contratto, in applicazione di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24), posto che tale limitazione non è contenuta nella Direttiva 2014/25 afferente ai settori speciali.

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Redazione MediAppalti
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