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( votes)Il principio della integrazione documentale sancito in via generale dall’art. 6 della L. n. 241 del 1990 viene ripreso nella materia degli appalti pubblici ed esattamente nell’art. 46 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 “Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. Obiettivo del legislatore dunque è quello di elevare a principio generale un modo di procedere, volto a far prevalere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma in questo modo assicurando la massima partecipazione alle gare di appalto ed evitando che l’esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale. Il limite che la Stazione Appaltante incontra nel suo dovere di soccorso è il rispetto della par condicio nel senso che l’Amministrazione Aggiudicatrice acconsentirà sempre alla regolarizzazione della documentazione tempestivamente presentata dall’operatore economico ma non ammetterà mai, in quanto lesivo del principio della par condicio, l’integrazione documentale.