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( votes)La sezione di controllo Regione Lombardia, espressasi su tale richiesta di parere, ha concluso che “in relazione alla fase di affidamento, la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d.lgs. 36/23, fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%) secondo i limiti e le finalità dai commi 3,5,6 e 7 dell’art. 45 medesimo. Il che significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%, da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del 20%, che la Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello stesso art. 45 (cfr. anche il parere MIT – Servizio contratti pubblici del 3 giugno 2024 e lo schema di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023” a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, datato 19 ottobre 2023).