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Le tariffe professionali non sono applicabili al di fuori dei casi in cui si attinge ai relativi albi di professionisti per acquisire esperti esterni. Diversamente infatti, si tratterebbe di attività svolte da “funzionari onorari” con compenso di natura indennitaria (cfr. TAR, Puglia-Bari, sez. I, sentenza 03/11/2009 n. 2591, Cons. Stato, Sezione quinta, decisione 26 marzo 2009 n. 1807, Corte di cassazione Sentenza 19 novembre 2014, n. 24654) e la determinazione dovrebbe tener conto della complessità dell’appalto e del numero delle offerte.

Per i membri “esterni” ma dipendenti di Pubbliche Amministrazioni si possono prevedere:

– convenzioni, più o meno stabili, con rimborso alla PA di appartenenza del costo del dipendente utilizzato in orario di lavoro;

– incarichi autonomi, autorizzati dalla PA di appartenenza, con compenso stabilito di comune accordo e svolgimento delle attività fuori dall’orario di lavoro.

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Redazione MediAppalti
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