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Dopo l’integrale abrogazione delle tariffe professionali da parte del decreto liberalizzazioni e in attesa delle future determinazioni che andranno a disciplinare la materia in maniera più compiuta, l’Autorità di Vigilanza con deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012, ha dato alle stazioni appaltanti delle indicazioni di pronto utilizzo per determinare l’importo a base di gara nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: i Responsabili del procedimento potranno infatti fare riferimento alla media dei costi (al netto dei ribassi) sostenuti dalla propria amministrazione o da altre stazioni appaltanti negli ultimi anni per servizi tecnici simili  a quelli da affidare: “a tal fine gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti  e collaudati fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell’importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l’importo da porre a base di gara per i servizi tecnici (art. 264,comma 1, lettera c del DPR n. 207/2010)”. Ovviamente per una corretta procedura concorrenziale, l’importo degli oneri di progettazione così determinato andrà incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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