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La procedura di verifica documentale di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture qualunque sia l’importo laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara. La legge n. 180 del 2011 sullo Statuto delle Imprese all’art. 13, comma 4, esclude l’applicabilità dell’art. 48 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e quindi la verifica documentale nei confronti dei concorrenti micro, piccole e medie imprese.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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