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Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del codice “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti“. Partendo dalla definizione dei soggetti obbligati (amministrazioni aggiudicatrici, piuttosto che soggetti aggregatori e centrali di committenza), ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende per: «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici sono ricompresi gli organismi di diritto pubblico. Per «organismi di diritto pubblico», si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV al codice: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Il codice non chiarisce cosa debba intendersi per “qualsiasi organismo anche in forma societaria”. Dalla lettura delle “Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 21 d.lgs.50/2016 e s.m.i.” (predisposte da ITACA), si evince che laddove ricomprese nell’ambito soggettivo di cui all’art. 21 comma 1 del codice, anche le società in house sono soggette, per gli interventi e gli acquisti propri, agli obblighi di programmazione di cui alla predetta norma.

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Redazione MediAppalti
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