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( votes)Intanto occorre ricordare che di recente il decreto-legge 95/2012 (conv. in legge 135/2012), per i requisiti di fatturato nei servizi e nelle forniture, ha stabilito la regola che essi sono illegittimi laddove non siano fissati con idonea e congrua motivazione. Per tutti gli altri requisiti i limiti si rinvengono nella normativa nazionale e in quella comunitaria, nonché nella giurisprudenza nazionale.
Negli articoli 41 e 42 del Codice vengono elencati alcuni elementi (sia per la capacità economico-finanziaria che per quella tecnico-organizzativa) utili a selezionare i concorrenti (elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni, bilanci, attrezzature ecc.) senza fissare un range quantitativo entro il quale definire i valori, cosa invece prevista nel settore dei servizi di ingegneria e architettura (artt. 263 e 267 del d.P.R. n. 207/2010).
Cosa succede quindi quando la stazione appaltante definisce requisiti eccessivi?
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai stabilito che la stazione appaltante può mettere a punto i requisiti di partecipazione a una gara (così come gli elementi di valutazione delle offerte) definendone anche di più rigorosi o in numero maggiore rispetto a quelli previsti dalla legge, ma tale limite deve essere esercitato tenendo conto della natura del contratto e in modo proporzionato al valore dello stesso. In ogni caso i requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza (Consiglio di stato, sez. IV, 22.10.2004 n. 6972; Id., sez. V, 31.12.2003 n. 9305; AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012).
Si pensi a mero titolo esemplificativo alle limitazioni territoriali (gara aperta soltanto ai professionisti iscritti a un determinato ordine provinciale), ai requisiti “analoghi” eccessivi, ovvero le richieste di organico medio annuo sproporzionate (sei volte le unità fissate).
In maniera analoga, anche per la fase di valutazione delle offerte, gli elementi di valutazione e i criteri motivazionali devono rispondere alle caratteristiche evidenziate e, soprattutto, consentire il sindacato giurisdizionale amministrativo sotto il profilo della logicità e coerenza rispetto alla natura ed all’oggetto dell’appalto. Non è, per esempio, infrequente il caso di bandi di gara per servizi che prevedono come criteri motivazionali elementi specifici attinenti alla valutazione di particolari figure professionali, inserite nell’offerta tecnica, e che attribuiscano punteggi anche non di poco conto a elementi come la vicinanza della sede del concorrente a quella della stazione appaltante. Difficile in questo caso ritenere congrue e logiche le scelte delle Amministrazioni.