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( votes)L’art. 5, c. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 consente agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare “anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della p.a.” apposite convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di “beni o servizi” diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato sia inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Viene dunque in rilievo la distinzione tra le cooperative c.d. di tipo A aventi ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e quelle di tipo B, le quali svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le deroghe di cui all’art. 5 citato sono consentite solo ove si intenda stipulare dei contratti con cooperative di tipo B e sempre che l’importo dell’affidamento non superi la soglia di rilevanza comunitaria. Tanto premesso possiamo tranquillamente affermare che è principio di carattere generale e quindi applicabile anche ai servizi di cui all’allegato IIB quello in base al quale ai fini della partecipazione alle gare d’appalto è irrilevante la forma giuridica dell’operatore economico; in altri termini, alle stazioni appaltanti non è consentito prevedere limitazioni alla partecipazione alle procedure per l’affidamento di servizi correlate alla forma giuridica che devono assumere gli operatori economici anche quando si tratti di appalti riconducibili alle categorie di cui all’allegato II B. Infatti, i servizi di cui all’allegato II B restano soggetti, oltre che all’art. 20, anche all’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 in base al quale l’affidamento di contratti pubblici, sottratti in tutto o in parte all’applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Inoltre l’Autorità di Vigilanza nella deliberazione n. 73 del 20 Luglio 2011 ha rilevato che “la specializzazione nel campo dei servizi sanitari e sociali non costituisce prerogativa assoluta delle cooperative sociali di tipo “A”. Essa potrebbe ritrovarsi anche in capo ad altri operatori economici presenti sul mercato e potenzialmente interessati a prendere parte alla procedura selettiva”.