Questo articolo è valutato
( votes)L’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 dispone che “1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice”. Dunque, anche le centrali di committenza hanno l’obbligo di attenersi sotto tutti i profili alle norme del codice dei contratti pubblici e, quindi, al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza e concorrenzialità, di rendere
noto, nell’esperimento della procedura concorsuale, l’importo complessivo oggetto dell’appalto, la sua scadenza e i limiti alla rinegoziazione successiva alla stipulazione del contratto. I principi comunitari di trasparenza, concorrenzialità e non discriminazione, recepiti nell’ordinamento nazionale dal d. lgs. n. 163/2006, comportano la necessità del ricorso all’affidamento concorrenziale per pubblica gara di tutti i contratti pubblici (con le limitate eccezioni ivi contemplate) e ciò persino nell’ipotesi in cui, a fronte di un contratto scaduto, l’amministrazione rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, salvo l’esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro e ciò in quanto tutte le deroghe al suddetto principio ed alla citata normativa vanno valutate in modo rigoroso, perché contrastanti con la regola generale dell’espletamento del procedimento di evidenza pubblica, imposta dalla necessità di individuare, mediante valutazione comparativa basata su parametri obiettivi, il soggetto più idoneo all’affidamento del servizio (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 2968)”. Per cui anche nelle ipotesi in cui ad operare sia una centrale di committenza, non è possibile individuare nella normativa statale o regionale disposizioni che possano legittimare un ente ad affidare contratti pubblici in via di estensione, anziché seguendo le procedure espressamente disciplinate nel codice dei contratti pubblici. L’adesione ad un contratto già stipulato è parte di un contesto assolutamente aleatorio e privo di punti fermi, e pertanto lesivo dei valori comunitari della concorrenzialità e della trasparenza che debbono presiedere allo svolgimento delle gare pubbliche.