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Nessuna norma di legge prevede espressamente il divieto, per una ditta partecipante ad una gara di appalto, di dichiarare di voler subappaltare una parte dei lavori ad un’altra ditta partecipante alla medesima procedura. Il Tar Piemonte, della sezione II di Torino con la sentenza del 17 marzo 2017 n. 395 afferma che se l’appaltatore, in fase di offerta, indica quale potenziale soggetto a cui subappaltare parte delle prestazioni, un concorrente della stessa competizione non per questo e’ automaticamente ravvisabile un collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m del D.lgs. n. 50/2016. Soprattutto, la stazione appaltante non può procedere – senza approfondita verifica – con l’immediata esclusione dalla gara delle due imprese interessate, ritenendo la loro partecipazione finalizzata ad alterare la competizione.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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