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L’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 che garantisce il diritto di accesso ogni qual volta sia necessario per “curare o per difendere i propri interessi giuridici” non sembra trovare analoga corrispondenza nel codice degli appalti dei contratti pubblici dove all’art. 13 comma 6 si collega l’interesse all’accesso non a chiunque vi abbia interesse, ma al solo concorrente che abbia intrapreso un giudizio avente ad oggetto la procedura di gara in cui l’istanza di accesso è formulata. Anche se non mancano pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto legittimazione ad accedere agli atti a soggetti estranei alla gara che hanno dimostrato l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ad avanzare la richiesta quale quello ad ottenere la reindizione della gara medesima tuttavia, la giurisprudenza prevalente sembra unanime nel ritenere che “se la situazione giuridicamente rilevante all’esercizio del diritto di accesso si ritrova nell’interesse del concorrente alla gara a sindacare l’operato della stazione appaltante, laddove l’impresa non abbia partecipato alla procedura di gara viene a mancare quel nesso diretto che lega l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi alla situazione giuridicamente rilevante principale che è sottostante all’interesse all’accesso medesimo”. La mancata partecipazione alla gara priverebbe insomma il richiedente di quella posizione differenziata e qualificata  che lo legittimerebbe all’accesso.

Se l’operatore economico è rimasto volontariamente estraneo alla procedura concorsuale non può accedere agli atti di gara senza avere dei concreti elementi di prova al solo scopo di monitorare l’attività amministrativa  alla ricerca di irregolarità, imperfezioni o anomalie.

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