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( votes)E’ ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento (e non l’aggiunta o la sostituzione), a condizione che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto e che l’operatore economico che recede sia in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.