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Dall’esame dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023 che riprende in larga misura la disciplina dettata dal precedente Codice dei Contratti (art. 110 del D.Lgs. 50/2016) emerge che tra i vari presupposti per attivare lo scorrimento vi sia la risoluzione di cui all’art. 122. Quest’ultima norma considera peraltro solo la risoluzione disposta per situazioni oggettive o per grave inadempimento, senza menzionare la risoluzione consensuale.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è più volte espressa in merito alla non legittimità dello scorrimento in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto (Cfr. Delibera n. 737 del 9 settembre 2020; ANAC – Comunicato del Presidente 10 gennaio 2024). Infatti, l’art. 110 del D.lgs. 50/16 (ora 124) è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti tra i quali non rientra la risoluzione consensuale.

L’Autorità ha chiarito in particolare la ratio della norma. Infatti, ove si ammettesse uno scorrimento della graduatoria in presenza di ogni risoluzione consensuale, si potrebbe facilmente eludere l’esito della gara, delineandosi un’ipotesi di cessione del contratto di appalto pubblico; circostanza questa contraria al principio generale di immodificabilità soggettiva dell’appaltatore pubblico.

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Redazione MediAppalti
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