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Nessuna disposizione del d.lgs. n. 36/23 prevede il sopraluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta. L’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati” prevede semplicemente che l’Amministrazione nella fissazione dei termini di scadenza tenga conto degli adempimenti propedeutici alla formulazione dell’offerta. Pertanto, la previsione del sopralluogo obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura di gara è nullo per violazione del principio di tassatività disciplinato dall’art. 10 commi 1 e 2 d. lgs. n. 36/23 secondo cui:

“1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte” (Cfr. TAR Lazio II-bis, 03 gennaio 2024, n. 140).

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Redazione MediAppalti
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